Differenti studi e analisi, anche molto recenti, sui processi che consentono il raggiungimento del vantaggio competitivo delle aziende, individuano nel capitale umano uno degli asset principali oltre al capitale organizzativo, a quello relazionale e a quello economico-finanziario.
Possiamo affermare che il capitale umano, guardato da questa prospettiva, sia paragonabile ad un investimento in un bene che produce un certo rendimento?
Il capitale umano è un bene intangibile, da valorizzare e condividere (stakeholder in genere), non da nascondere… Il punto di forza di ogni organizzazione è l’individuo, che attraverso la sua intelligenza ed il suo patrimonio intellettuale determina il successo dell’impresa. Per questo è sempre più necessario pensare ad un modello di sviluppo che sia volto ad organizzare e a dare valore alle competenze delle risorse, considerate come parte integrante ed emergente del patrimonio aziendale.
Perché certificare la propria professione?
- Il possesso di competenze si dimostra sul campo, in prima persona o attraverso analisi mirate: con la certificazione da parte di enti terzi riconosciuti abbiamo la certezza di possederlo e possiamo dimostrarlo
- Per puntare al conseguimento di una maggiore specializzazione dell’azienda, riconosciuta da parti terze
- Per garantire la crescita delle persone all’interno dell’azienda attraverso percorsi riconosciuti, standardizzati e certificati
- La certificazione può essere anche richiesta per motivazione personale:
- maggiore potenziale professionale in termini di opportunità
- confronto sul mercato oltre l’autoreferenzialità
- miglioramento della propria carriera professionale
- incremento delle proprie competenze
- La certificazione delle professioni e del personale è garanzia del livello di competenza ponendosi anche a tutela del cliente
- Le politiche di sviluppo economico fanno sempre più leva sul capitale umano
L 4/2013
La L. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi intese come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’Art. 2229 del codice civile (Professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi professionali), delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (Art. 2).
La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (per i servizi dell’informazione che definisce «norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa), e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010 (Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale).
Essa individua essenzialmente tre categorie di Professionisti:
- Professionisti che, nel rispetto delle norme della legge, possono autoregolamentarsi Art. 6 – Comma 1
- Professionisti che possono aderire e fare attestare da un’Associazione Professionale la propria qualità professionale e gli standard qualitativi che essi mantengono e aggiornano nel tempo Art. 7 – Comma 1
- Professionisti che possono certificarsi individualmente secondo le norme tecniche UNI Art. 9 – Comma 2
Alcuni esempi di professioni non regolamentate:
- DPO – Art. 37 Reg. UE 679/2016 e UNI 11697
- Auditor/Lead Auditor (9001, 14001, 45001/18001)
- RSPP – D. Lgs. 81/2008
- OdV – D. Lgs. 231/2001
- EGE (Gestione dell’energia – Esperti in gestione dell’energia – Requisiti generali per la qualificazione) – UNI CEI 11339:2009
- Saldatori (UNI 9606 e UNI 3834)
- Coach (UNI 11601)
La certificazione
È notoriamente consolidato l’ordinamento giurisprudenziale che ravvede una responsabilità del committente laddove lo stesso affidi uno specifico incarico ad un soggetto non in possesso delle necessarie qualità professionali. Il codice civile individua accanto alla responsabilità “per colpa”, ex Art. 2043, anche alcune ipotesi di responsabilità indiretta, anche dette “per fatto altrui”.
In tali fattispecie, disciplinate dagli Artt. 2047 e ss. sempre del codice civile, alla responsabilità di chi ha commesso il fatto, si aggiunge (e, a volte, si sostituisce) quella di un altro soggetto, al fine di accrescere, in capo alla persona lesa, le possibilità di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito.
La fattispecie del cosiddetto incauto affidamento, sembrerebbe calzare perfettamente al caso: ecco che quindi la certificazione delle proprie competenze risulta il valore aggiunto da offrire al committente.
Iter di certificazione del personale
Art. 2 L. 4/2013 – Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
In generale: