Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Aprile 17, 2020
SEI PRONTO PER LA RIPRESA IN SICUREZZA?

Il 14 Marzo 2020 è stato siglato, tra governo, sindacati ed imprese, il protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente al Covid-19. Tale protocollo ha inserito numerose prescrizioni che il datore di lavoro deve osservare al fine di garantire la Salute e Sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ma anche personale esterno che accede ai luoghi di lavoro.

Nel seguito riassumiamo le prescrizioni fornendo spunti per l’attuazione di quanto definito dal protocollo

È verosimile che saremo costretti a convivere con il Covid-19, almeno fino a che non sarà reso disponibile un vaccino, che, secondo molti esperti, non accadrà prima di un anno; quindi è plausibile dover convivere con il virus per tutto il prossimo anno. Allo scopo di garantire la ripresa delle attività, che può avvenire solo garantendo l’adozione di misure anti-contagio, il 14.03.2020 è stato messo a punto un protocollo condiviso tra governo, sindacati ed imprese afferente le misure di sicurezza da applicare in azienda al fine di prevenire i contagi, che saranno ritenuti veri e propri infortuni sul lavoro. Cosa fare quindi in azienda?

1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Questo è il punto su cui l’imprenditore deve lavorare maggiormente. Un efficientamento dei turni di lavoro e dell’organizzazione dei processi può significare il mantenimento del livello produttivo abbassando i costi di prevenzione per i punti esplicitati in seguito.

Agevolare il lavoro agile per tutti quei reparti ove è fattibile permette di abbassare il numero di persone presenti in azienda riducendo la probabilità di contagio, così come spalmare la produzione su più turni con meno personale per turno, ecc. Anche l’ingresso e l’uscita dei lavoratori è opportuno venga effettuata in modo scaglionato sia in termini di tempo che di accessi fisici: prevedendo più turni di lavoro e porte di ingresso e uscita separate.

Occorre gestire le trasferte in modo smart, da remoto, per quanto possibile (es. appuntamenti commerciali, riunioni tecniche, audit di certificazione ecc) con un relativo beneficio in termini di costi. Occorre annullare o posticipare le trasferte fisiche (es. interventi di manutenzione ecc)

Gli assembramenti sono vietati. Anche le riunioni interne aziendali sono fonte di assembramento, perciò è opportuno evitare i meeting fisici privilegiando quelli virtuali, ove possibile. Se fosse indispensabile la presenza fisica delle persone ad un meeting è necessario:

⇒ Rispettare le distanze di 1 metro ove possibile
⇒ Indossare le mascherine
⇒ Areare spesso il locale
⇒ Igienizzare le superfici

2. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

L’art. 28 del D.lgs 81/08 prevede che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche36 impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori…”. Risulta quindi necessario rivedere il DVR verificando che sia presente, ed eventualmente integrando, il rischio Biologico relativo al contagio. L’European Agency for Safety and Healt at Work, ha individuate vari rischi emergenti, tra cui:

⇒ Rischi occupazionali correlate alle epidemie globali
⇒ Esposizione dei lavoratori a microrganismi farmaco resistenti
⇒ Scarsa manutenzione degli impianti idrici e di condizionamento
⇒ Pericolo biologico relativamente agli impianti di trattamento rifiuti
⇒ Endotossine

In funzione di eventuali nuovi rischi individuati nel corso dell’aggiornamento del DVR, occorre predisporre adeguate misure di mitigazione, procedure, istruzioni ed effettuare la relativa formazione al personale con evidenza della convalida dell’efficacia della formazione

3. INGRESSO IN AZIENDA

L’ingresso nei luoghi di lavoro potrà essere assoggettato alla verifica della temperatura corporea che non deve superare i 37,5° C. È soggetto a tale verifica chiunque entri in azienda a qualsivoglia titolo (dipendenti, clienti, fornitori, ecc). Nel caso di superamento del limite di soglia di 37,5° C, alle persone interessate viene fatta indossare mascherina ideone e momentaneamente isolate. Esse devono contattare il proprio medico curante e seguirne le direttive. Non dovranno essere portate in infermeria né al Pronto Soccorso. Tale attività comporta obblighi in materia di Trattamento dei Dati Personali che vanno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, così come integrato dalle vigenti disposizioni emanate dal Garante (a breve disponibile nuovo articolo sulla “Compliance alla Ripresa”)

È inoltre necessario distribuire all’ingresso in azienda dépliant informativi relativamente alle misure da adottare

4. FORNITORI ESTERNI

Per i fornitori esterni che accedono in azienda è necessario:

⇒ Individuare procedure di ingresso, transito e uscita limitando al minimo i contatti con altre persone
⇒ Impedire l’accesso ad uffici e aree comuni
⇒ Imporre, per quanto possibile, la permanenza a bordo dei propri mezzi per autisti e corrieri
⇒ Prevedere, per quanto possibile, l’utilizzo di servizi igienici dedicati al personale esterno e, comunque, impedire l’uso di servizi igienici dedicate a personale interno
⇒ Evitare il più possibile l’accesso di personale esterno all’azienda e, per gli ingressi necessari, è fatto obbligo ai fornitori di sottostare a tutte regole previste dall’azienda

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE

È fatto obbligo al datore di lavoro di:

⇒ Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti e delle attrezzature (Tastiere, Telefoni, Cuffie, ecc). Le attività di sanificazione devono essere effettuate con materiale e macchinari idonei. La semplice pulizia non è considerata attività di sanificazione.
⇒ Se viene riscontrata la positività di una persona che si trova o si è trovata negli ambienti di lavoro è necessario provvedere alla sanificazione degli ambienti secondo la circolare 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 9/E del 13.04.2020 al punto 13 prevede l’ammissibilità a credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Inoltre, il protocollo di sicurezza prevede anche che l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, può organizzare interventi particolari o periodici di pulizia facendo ricorso agli ammortizzatori sociali.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

L’adozione dei DPI è legata alla reperibilità degli stessi sul mercato, è quindi permesso l’utilizzo delle mascherine secondo quanto prescritto dall’OMS.

Stante la difficoltà di reperire DPI idonei alla protezione, è necessario studiare metodologie organizzative, e dispositivi di protezione collettiva idonei a ridurre il rischio di contagio al minimo. È importantissimo studiare schemi di lavoro che permettano il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno 1 metro, ricorrere al lavoro agile e gestire i turni in azienda per evitare assembramenti.

7. SPAZI COMUNI

La gestione degli spazi comuni è l’anello debole della catena. Occorre non abbassare l’attenzione nella gestione di questi spazi ed applicare misure di prevenzione quali:
– Accesso contingentato a tali aree in termini di numero di persone e tempo di permanenza, garantendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro
– Garantire la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature presenti (armadietti, tastiere dei dispenser, ecc)

8. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria NON È SOSPESA; tutt’altro, è incentivata anche attività straordinaria di sorveglianza sanitaria, nonché formazione da parte del Medico Competente al personale relativamente alle corrette pratiche di prevenzione del contagio. L’attività di sorveglianza sanitaria deve avvenire secondo quanto prescritto dal Ministero della Salute nel cosiddetto decalogo.

Il Medico Competente deve collaborare con l’azienda e l’RLS nel consigliare al Datore di Lavoro le best practices da adottare per il contenimento del Contagio, nonché contribuisce alla formazione del personale circa la corretta applicazione delle stesse e segnala al Datore di Lavoro situazioni di particolare criticità.

9. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È fondamentale che qualsiasi persona all’interno dell’azienda adotti precauzioni igieniche personali:

– Detersione frequente delle mani
– Uso di guanti monouso anche durante i trasferimenti
– Utilizzo di mascherine anche durante i trasferimenti

Dal canto suo, l’azienda deve mettere a disposizione detergenti e igienizzanti per le mani, sia presso i servizi igienici, sia in punti strategici dell’azienda quali (ingresso, sale relax e bar, locali mensa, ecc). La circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 9/E del 13.04.2020 al punto 13 prevede l’ammissibilità a credito d’imposta anche per i detergenti mani e i disinfettanti. Inoltre, è favorita la produzione da parte dell’azienda del liquido igienizzante per le mani secondo le indicazioni dell’OMS.

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